Diritto di voto, voto assistito e voto a domicilio
DESCRIZIONE
Articolo 48 Costituzione: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi dal numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morali indicati dalla legge .”
Gli “elettori fisicamente impediti” i non vedenti, gli amputati negli arti superiori, le persone affette da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO CON L’AIUTO DI UN ALTRO ELETTORE della propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore. Qualora la disabilità non sia evidente viene richiesto uno specifico CERTIFICATO rilasciato da medici dell’AUSL di competenza . Tale documento deve precisare che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.
Per determinate categorie di persone affette da grave disabilità è previsto anche il VOTO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO , previa richiesta, presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di competenza , di CERTIFICAZIONE SANITARIA CHE ATTESTI LA GRAVE INFERMITA’.
Il Comune assicura un servizio di TRASPORTO PUBBLICO in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.
MODALITA’
Per conoscere modalità e tempi di rilascio delle certificazioni sia per il voto assistito che per il voto a domicilio rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Conselice.
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
Nessuno
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODULISTICA
LEGGE N. 46/2009;
LEGGE N. 22/2006;
LEGGE N. 17/2003;
LEGGE N. 104/1992;
LEGGE N. 15/1991;
D.P.R. N. 361/1957.
DOVE RIVOLGERSI