Assegno Nucleo Familiare (famiglie con almeno 3 figli minori) - Comune di Conselice

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Assegno Nucleo Familiare (famiglie con almeno 3 figli minori)

 

DESCRIZIONE 

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La legge prevede l’erogazione di un assegno a sostegno dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori fiscalmente a carico (Legge 448/98 art. 65 e relativi decreti attuativi).

Dall'1.01.2010 la funzione è stata conferita al Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna  .

L'importo totale dell'assegno per il 2013 è pari ad € 1.813,37  (se spettante nella misura intera pari a 13 mesilità) e viene erogato direttamente dall’INPS in due soluzioni.   

REQUISITI

  • Essere cittadino italiano  o comunitario  residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18  che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno come stabilito dalla normativa vigente.

IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

Pertanto, dovranno essere dichiarati: 

  • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni: 

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno  (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2014).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Domanda in originale e documento d'identità in corso di validità. L'attestazione ISEE (calcolata sulla situazione reddituale più aggiornata) è solo da autocertificare.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

COSTI A CARICO DELL'UTENTE
Nessun costo.

TEMPI  
L’istruttoria per la concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verificatane l’ammissibilità. L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati 2 assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.

MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato: 

  • sino ad un importo massimo di euro 139,49 mensili  per le richieste relative all’anno 2013;
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
  • fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.

RIFERIMENTI  NORMATIVI

-  Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109

-  Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65, comma 4

DOVE RIVOLGERSI

Per informazioni generali sul servizio, ritiro della modulistica e assistenza sulla procedura per la presentazione della domanda:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Conselice
Via Garibaldi 14 – 48017 Conselice (Ra). L’ufficio è situato al piano terra del Palazzo Comunale.

Tel. 0545 986970 - Fax 0545 986967 - Email  urp@comune.conselice.ra.it  

Orario di apertura al pubblico (orario unico annuale)

dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00

martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per informazioni specialistiche:

Servizio Sociale Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Via Garibaldi 41 – Lugo

Referente:  Margherita Passarelli – Tel. 0545 38588 - 38385 
Numero di fax: 0545 38396

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Carla Golfieri

TIPO PROCEDIMENTO

Complesso

BANDO E MODULISTICA

ISTRUZIONI NUCLEO 2013 (71kB - PDF)
DOMANDA NUCLEO (196kB - PDF)

Come fare per

 
 

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