Assegno di Maternità
DESCRIZIONE
La legge prevede l’erogazione di un assegno alle madri per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.
Dall'1.01.2010 la funzione è stata conferita al Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna .
In particolare, l’assegno è concesso alle madri residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso della Carta di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale, in possesso di risorse economiche non superiori ai valori ISE come stabilito dalla normativa vigente.
L'importo totale dell'assegno per il 2013 è pari ad € 1.672,65 (se spettante nella misura intera) per 5 mensilità ovvero € 334,53 mensili, e viene erogato direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Possono presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino le madri:
- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre , dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi ,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori , dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e residente in Italia.
REQUISITI REDDITUALI
Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) come stabilito dalla normativa.
QUOTA DIFFERENZIALE
Per determinare l’importo della quota differenziale (vedi punto 3 del bando) occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.
CUMULO DEI BENEFICI
L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Domanda in originale, documento d'identità in corso di validità, carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (solo per cittadini extracomunitari). L'attestazione ISEE (calcolata sulla situazione reddituale più aggiornata) è solo da autocertificare.
COSTI A CARICO DELL'UTENTE
Nessun costo.
TEMPI
L’istruttoria per la concessione dell’assegno di maternità è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verificatane l’ammissibilità. L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
ALTRE NOTIZIE
Ogni anno l’assegno viene rivalutato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109
- Legge 26 marzo 2001, n. 151, art. 74
DOVE RIVOLGERSI
Per informazioni generali sul servizio, ritiro della modulistica e assistenza sulla procedura per la presentazione della domanda:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Conselice
Via Garibaldi 14 – 48017 Conselice. L’ufficio è situato al piano terra del Palazzo Comunale.
Tel. 0545 986970 - Fax 0545 986967 - E-mail urp@comune.conselice.ra.it
Orario di apertura al pubblico (orario unico annuale)
dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Per informazioni specialistiche:
Servizio Sociale Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Via Garibaldi 41 – Lugo
Referente:
Margherita Passarelli – Tel. 0545 38588 - 38385
Numero di fax: 0545 38396
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Carla Golfieri
TIPO PROCEDIMENTO
Complesso
BANDO E MODULISTICA
