Licenza di pesca Tipo A - pesca professionale
E' entrata in vigore il 23 novembre 2012 la nuova Legge Regionale per la “tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” (L. Regionale n. 11/2012).
Il testo unifica in un' unica legge le disposizioni relative alla pesca sportiva, professionale e all'acquacultura, introduce importanti novità in materia di difesa del patrimonio ittico autoctono e una forte semplificazione burocratica per incentivare la pratica della pesca sportiva e ricreativa.
DESCRIZIONE
La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
MODALITA’ DI RICHIESTA
La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell’avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall’Ente territorialmente competente (Provincia) individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
- Effettuare il versamento della tassa annuale di concessione pari a € 43,64 sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia Romagna – Tasse Concessioni Regionali e altri tributi – Viale Aldo Moro 52 – 40127 BOLOGNA con specificato nella causale: Licenza di pesca tipo A
ALTRE NOTIZIE UTILI
È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all’articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli Enti territorialmente competenti (Province), secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all’articolo 26.
Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico. I pescatori professionali sono tenuti a fornire annualmente all’Ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli Enti territoriali competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti. La Regione Emilia-Romagna è competente in materia di pesca professionale nelle acque interne fin dalla sua istituzione. La competenza invece in materia di pesca professionale in acque marittime le deriva dalle modifiche al titolo V della Costituzione.
LINK UTILI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge Regionale n.11/2012
DOVE RIVOLGERSI
E' possibile ritirare il bollettino per il pagamento della tassa annuale dovuta per la licenza di tipo A presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (URP) o reperirlo presso tutti gli uffici postali .
La sede dell'Ufficio Postale di Conselice si trova in Via G. Buscaroli, 4 - tel. 0545 88674
URP Comune di Conselice
Via Garibaldi, 14 - 48017 Conselice (Ra) - L'Ufficio si trova al piano terra del Palazzo Comunale.
Tel. 0545 986.910 - Email: urp@comune.conselice.ra.it